L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo autonomo ed imparziale, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Si articola in sette Collegi operanti sul territorio nazionale (Milano – Torino – Bologna – Roma – Napoli –Bari – Palermo), all’interno dei quali l’Organo decidente è composto da cinque membri, tutti con requisiti di esperienza, professionalità ed indipendenza:
- il Presidente e due membri scelti dalla Banca d’Italia;
- un membro designato dalle associazioni degli intermediari;
- un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti.
L’ABF è un’alternativa al giudice: più semplice – si basa esclusivamente sulla documentazione prodotta dalle parti e non è necessaria l’assistenza di un legale o di un professionista – rapida ed economica.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato prima di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’Intermediario e solo se la controversia non è già sottoposta all’autorità giudiziaria e/o non è già all’esame di arbitri/conciliatori. Il ricorso è tuttavia possibile se la procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall’intermediario ed il cliente non vi ha aderito.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.
Se poi la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente e/o l’intermediario possono sempre rivolgersi al giudice.
Le istruzioni su come presentare il ricorso sono disponibili sul sito dell’Arbitro Bancario e Finanziario, www.arbitrobancariofinanziario.it