Cosa sono i “Sistemi di informazione Creditizia (SIC)”?
Gli intermediari finanziari prima di concedere un finanziamento valutano il merito creditizio del cliente ed a tal fine, dopo aver consegnato al medesimo l’Informativa e raccolto il suo consenso, ne comunicano i dati ai “Sistemi di Informazioni Creditizie” (abbreviato SIC).
I SIC sono banche dati private, regolate da apposito Codice Deontologico, che raccolgono e gestiscono le informazioni relative a richieste/rapporti di credito, con la finalità di far conoscere l’esposizione debitoria complessiva del cliente nei confronti dell’intero sistema bancario/finanziario, nonché il comportamento dal medesimo tenuto nel rimborso dei finanziamenti.
I SIC cui Agos aderisce sono gestiti da CRIF S.p.A , EXPERIAN ITALIAN S.p.A e CTC – Consorzio per la tutela del credito.
Se il rifiuto della domanda di credito è dovuto alla presenza nei SIC di informazioni negative, l’intermediario finanziario ha l’obbligo di informare il cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati in cui risulta la segnalazione.
– Ai SIC, Agos trasferisce le informazioni relative alle posizioni che ha in essere con il cliente (andamento dei pagamenti – esposizione debitoria residuale – stato del rapporto).
Al verificarsi del primo ritardo nel pagamento e prima di procedere alla relativa segnalazione, l’intermediario, anche unitamente all’invio di solleciti o altre comunicazioni, invia al cliente una comunicazione preventiva (cd “preavviso di segnalazione) con cui viene avvisato dell’imminente segnalazione e della possibilità di evitarla attraverso il pagamento dell’importo scaduto.
Il cliente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano presenti nei SIC e può richiederne la rettifica, l’aggiornamento, cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione ecc.
I Dati del cliente sono periodicamente aggiornati e possono essere conservati secondo i tempi di cui alla tabella a seguitare:
richieste di finanziamento | 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
morosità di due rate o di due mesi poi sanate | 12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sanati anche su transazione | 24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati | 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati – fermo restando il termine «normale» di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui all’art. 6, comma 5, del «codice deontologico» -, non può comunque mai superare – all’eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma 5 – i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento (Provvedimento del Garante del 6.10.2017 – Delibera n. 438) |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) | 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati). |