L’estinzione anticipata

Il cliente può richiedere in qualsiasi momento l’estinzione anticipata, in tutto o in parte, del finanziamento ed, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del finanziamento medesimo.
Ricevuta la richiesta di estinzione, Agos comunica al cliente l’importo dovuto risultante dalla somma tra eventuali rate scadute e non pagate, il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri già maturati, nonché l’indennizzo dovuto al finanziatore che è pari, ex art.125 sexies TUB:

  • all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno;
  • allo 0,5% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.

In ogni caso l’indennizzo dovuto non può superare l’importo totale degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
Detto indennizzo, inoltre, non è dovuto se:

  • il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
  • il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
  • il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
  • l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore ad € 10.000.

Il cliente deve pagare l’importo dovuto ad estinzione in un’unica soluzione, entro la data indicata nella comunicazione fornitagli da Agos contenente il conteggio richiesto.
In caso contrario, ovvero laddove la scadenza non venga rispettata, il cliente che persista nella volontà di estinguere anticipatamente il finanziamento dovrà procedere con una nuova richiesta in tal senso a cui farà seguito un nuovo conteggio del dovuto con indicazione della relativa data entro cui corrisponderlo.