Cosa sono i “Sistemi di informazione Creditizia (SIC)”?

Gli intermediari finanziari prima di concedere un finanziamento valutano il merito creditizio del cliente ed a tal fine, dopo aver consegnato al medesimo l’Informativa e raccolto il suo consenso, ne comunicano i dati ai “Sistemi di Informazioni Creditizie” (abbreviato SIC).
I SIC sono banche dati private, regolate da apposito Codice Deontologico, che raccolgono e gestiscono le informazioni relative a richieste/rapporti di credito, con la finalità di far conoscere l’esposizione debitoria complessiva del cliente nei confronti dell’intero sistema bancario/finanziario, nonché il comportamento dal medesimo tenuto nel rimborso dei finanziamenti.
I SIC cui Agos aderisce sono gestiti da CRIF S.p.A , EXPERIAN ITALIAN S.p.A e CTC – Consorzio per la tutela del credito.

Dai SIC, Agos ricava le informazioni necessarie per valutare in fase di istruttoria, unitamente ad una serie di altri elementi, l’accesso al credito dei propri clienti.
Se il rifiuto della domanda di credito è dovuto alla presenza nei SIC di informazioni negative, l’intermediario finanziario ha l’obbligo di informare il cliente immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati in cui risulta la segnalazione.
Ai SIC, Agos trasferisce le informazioni relative alle posizioni che ha in essere con il cliente (andamento dei pagamenti – esposizione debitoria residuale – stato del rapporto).
Al verificarsi del primo ritardo nel pagamento e prima di procedere alla relativa segnalazione, l’intermediario, anche unitamente all’invio di solleciti o altre comunicazioni, invia al cliente una comunicazione preventiva (cd “preavviso di segnalazione) con cui viene avvisato dell’imminente segnalazione e della possibilità di evitarla attraverso il pagamento dell’importo scaduto.

Il cliente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano presenti nei SIC e può richiederne la rettifica, l’aggiornamento, cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione ecc.
I Dati del cliente sono periodicamente aggiornati e possono essere conservati secondo i tempi di cui alla tabella a seguitare:

 

richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di
conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati – fermo restando il termine «normale» di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui all’art. 6, comma 5, del «codice deontologico» -, non può comunque mai superare – all’eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma 5 – i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento (Provvedimento del Garante del 6.10.2017 – Delibera n. 438)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).